S&V | IL PARERE DEL CNB SULL’«ESPERTO DI BIOETICA» NELL’AMBITO DEI COMITATI ETICI: IL PROBLEMA DELLO STATUTO EPISTEMOLOGICO DELLA BIOETICA Approfondimento S&V | di FRANCESCA PIERGENTILI

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Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) ha pubblicato un nuovo parere, dal titolo “La figura dell’Esperto di Bioetica nell’ambito dei Comitati Etici”, con il quale tenta di definire le competenze essenziali dell’esperto di bioetica, figura prevista come componente dei comitati etici dal Decreto del Ministero della Salute “Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici” dell’8 febbraio 2013. Il Comitato, come si legge in una nota al Parere, ritiene in realtà più appropriata la definizione “Comitati di etica” piuttosto che “Comitati etici”, ma fa ricorso a quest’ultima definizione per favorire un più immediato richiamo a quanto disposto dal Decreto del Ministero.

Il CNB affronta la problematica, ritenendo “non più differibile la proposta di un ampio e approfondito dibattito sulle competenze di chi opera nei diversi ambiti della bioetica”.

La materia era già stata per certi aspetti trattato nel Parere “Bioetica e formazione nel sistema sanitario” del 1991, in quello su “Orientamenti per i comitati etici in Italia” del 2001 e nel Parere su “I comitati per l’etica nella clinica” del 2017. Nell’attuale situazione, data la prossimità dell’adeguamento normativo sui Comitati di etica al Regolamento europeo del 2014, il CNB ravvisa l’esigenza di focalizzare l’attenzione su tale figura.  Il Comitato ritiene, inoltre, che sia da proporre un ampio dialogo sulla questione, coinvolgendo i Ministeri competenti (in particolare MIUR, Ministero della Sanità, Ministero della Transizione ecologica), Università, Enti di ricerca, Società scientifiche e Associazioni che operano nell’ambito della bioetica e si propone di lavorare, in seguito, ad un parere più esteso.

Il tema è, invero, “strettamente connesso al carattere interdisciplinare della bioetica”: il suo stesso “statuto epistemologico, a netta vocazione interdisciplinare e pluralista”, pone difficoltà nella definizione di abilità, conoscenze e quindi competenze richieste per l’esperto in bioetica. L’interrogativo che si pone il CNB è il seguente: chi insegna e opera nell’ambito della bioetica deve acquisire competenze ulteriori rispetto a quelle maturate all’interno della propria professione, in relazione alle diverse discipline coinvolte?

In Italia il problema delle competenze dell’«esperto di bioetica» è stato “prevalentemente identificato con quello delle qualifiche necessarie per il consulente di etica clinica”. Per il Comitato tale identificazione appare a riduttiva dal momento che “lascia fuori gli altri ruoli che il bioeticista può assumere”: basti pensare a chi svolge la sua attività all’interno dei Comitati etici per la sperimentazione, ma il riferimento è anche ad altri ambiti (come la bioetica animale, ambientale, sociale). Il problema emerge nella sua complessità “quando il bioeticista svolge le sue funzioni all’interno dei Comitati etici, partecipando a pareri che hanno una ricaduta pratica su sperimentazioni e/o su casi clinici”.

L’identificazione del bioeticista con il consulente per l’etica clinica lascia, infatti, “in ombra gli altri ruoli che il bioeticista ricopre (nei Comitati etici per la sperimentazione su soggetti umani e negli altri ambiti della bioetica)”.

Il CNB evidenzia una tensione tra due nuclei problematici: e, cioè, “tra l’esigenza di definire le competenze, per dare affidabilità a tale figura, e l’altra, opposta, di non definirle in modo troppo rigido, riducendo la complessità della bioetica, insita nel suo statuto interdisciplinare”.

Il timore è che il definire competenze e criteri per la formazione “riduca la ricchezza, il movimento, la vita stessa della bioetica, pensata non come ‘un sapere’, ma come ‘dialogo tra saperi’, non come ‘una determinata visione etica’, ma come ‘dialogo tra visioni etiche diverse’”.

Le stesse competenze che il bioeticista deve acquisire sono caratterizzate da interdisciplinarità e dal pluralismo, richiedendo “conoscenze di base dei diversi saperi coinvolti e capacità di coniugarli, nonché la conoscenza di teorie etiche differenti e la capacità di porle in dialogo”: la bioetica è ancora oggi alle prese “con il problema di fondo del suo statuto epistemologico”.

Tenendo presente la complessità del problema, il CNB ritiene che i tempi non siano ancora maturi per indicare una formalizzazione dei diversi percorsi formativi per acquisire le competenze essenziali per l’«esperto di bioetica»: l’emergere di una “domanda di bioetica sempre più ampia, che spazia dall’ambito medico a quello animale e ambientale, dall’informatica all’ingegneria robotica e dall’intelligenza artificiale alle scienze sociali ed umane, porta tuttavia a non poter più differire la ricerca di una più chiara definizione delle competenze dell’«esperto di bioetica»”, che” abbiano una base comune ma che siano anche differenziate a seconda dell’ambito in cui si opera”.

Il Comitato, a tal proposito, raccomanda che l’esperto di bioetica abbia una formazione interdisciplinare, come lo stesso termine “bioetica” indica: oltre alle competenze del proprio ambito professionale, “deve possedere competenze di base sia nell’ambito delle scienze della vita e della cura della salute, che in ambito etico e giuridico, attestate da almeno due delle seguenti esperienze”:

– formazione post-laurea in ambito bioetico presso enti accreditati in ambito ministeriale (dottorati, master, corsi di perfezionamento);

– attività didattica e/o di ricerca in ambito bioetico, svolta per almeno un triennio in ambito universitario e/o assistenziale;

– pubblicazioni, negli ultimi dieci anni, in ambito bioetico, su riviste scientifiche con referaggio, o in volumi con ISBN e peer review;

– aver preso già parte, almeno per un triennio, a Comitati etici istituiti a livello nazionale, regionale, territoriale o presso Enti/Istituti di ricerca.

Si raccomanda, inoltre, che l’esperto di bioetica “nominato nei Comitati etici per la sperimentazione abbia un’adeguata conoscenza della metodologia riguardante la sperimentazione clinica e preclinica e che l’esperto nominato nei Comitati per l’etica clinica abbia conoscenze e abilità nell’ambito della consulenza etica clinica”.

Per approfondire: 

  1. CNB, La figura dell’Esperto di Bioetica nell’ambito dei Comitati Etici

http://bioetica.governo.it/media/4266/p142_2021_la-figura-dellesperto-di-bioetica-nellambito-dei-comitati-etici.pdf

  1. Decreto 8 febbraio 2013 Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici. (13A03474) (GU Serie Generale n.96 del 24-04-2013

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/24/13A03474/sg

  1. CNB, Orientamenti per i comitati etici in Italia, 13 luglio 2001

http://bioetica.governo.it/media/1877/p50_2001_orientamenti-comitati-et_it.pdf

  1. CNB, I comitati per l’etica nella clinica, 31 marzo 2017

http://bioetica.governo.it/it/pareri/pareri-e-risposte/i-comitati-per-l-etica-nella-clinica/

  1. American Society for Bioethics and Humanities, Developing Advanced Skills in Ethics Consultation

https://asbh.org/uploads/publications/Resources_for_Ethics_Consultation.pdf

 

13 luglio 2021

 

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