S&V FOCUS | 3 agosto 2026

Suicidio assistito | Le ultime sentenze della Consulta e l’audizione dell’ISS in Senato

Gli approfondimenti di Scienza & Vita | di Francesca Piergentili

La Corte costituzionale è intervenuta nuovamente in tema di suicidio assistito con due sentenze depositate il 24 luglio: la n. 146 e la n.152 del 2026.

  1. La decisione sulla legge regionale della Sardegna

Con la sentenza n. 146 del 2026 la Corte ha deciso il giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Sardegna del 8 settembre 2025, n. 26 (recante “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri: la legge regionale avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dell’ordinamento civile e penale (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.) e – in via subordinata – la competenza legislativa statale concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), nonché la competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.).

Per la Corte costituzionale la legge, nel suo complesso, non è incostituzionale. Ricordando quanto già deciso con la sentenza n. 204 del 2025 (sulla legge regionale della Toscana), la Consulta ha affermato che la normativa non modifica l’area di non punibilità di condotte astrattamente sussumibili nella fattispecie penale di istigazione o aiuto al suicidio di cui all’art. 580 del codice penale, che resta quella determinata dalla sentenza n. 242 del 2019.

D’altra parte, numerose disposizioni, centrali nell’impianto originario della legge regionale, sono state dichiarate incostituzionali: “la legislazione regionale, in relazione ai «delicati bilanciamenti» che attengono al suicidio medicalmente assistito, «non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, neppure in via transitoria, per così dire ‘impossessandosi’ dei principi ordinamentali individuati da questa Corte», cristallizzandoli nelle proprie disposizioni”(così già sent. n. 204 del 2025, punto 4).

È stato, così, dichiarato illegittimo l’art. 2 della legge, che ammetteva “alle prestazioni e ai trattamenti previsti dalla legge regionale le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale”. Per la Consulta la disposizione realizzava una novazione dei principi ordinamentali, in violazione all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento penale e civile). Di conseguenza, sono stati dichiarati incostituzionali anche l’art. 3, comma 1, e l’art. 4, comma 2 e 6, nella parte in cui facevano riferimento ai requisiti di cui all’art.2.

La Corte ha dichiarato illegittime anche le specifiche previsioni che fissavano stringenti termini per lo svolgimento del procedimento e delle singole fasi, per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e quella concorrente statale relativa alla determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute.

È stato, poi, considerato illegittimo l’art. 5 della legge regionale, secondo cui le aziende sanitarie regionali forniscono il supporto tecnico e farmacologico e l’assistenza medica per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato. Nella sentenza si afferma che “le suddette disposizioni devono quindi essere dichiarate costituzionalmente illegittime…: la Regione non si è qui limitata a fissare una disciplina di dettaglio, ma «si è in realtà appropriata dei principi fondamentali, determinando un vulnus alla riserva, stabilita dall’art. 117, terzo comma, Cost., alla legislazione statale della loro determinazione» (sentenza n. 204 del 2025, punto 8.1. del Considerato in diritto).”

Infine, è illegittimo l’art. 4, comma 12 – secondo il quale «La persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento. In tali casi la relativa manifestazione di volontà è acquisita con le modalità e secondo le forme previste dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017» – per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute della legislazione statale vigente. Non vi sarebbe “propriamente alcuna ‘erogazione’ di un trattamento che possa essere sospeso o annullato…ma piuttosto un’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte”.

La decisione, nel suo complesso, riafferma i principi contenuti nella sentenza n 204 del 2025 sulla legge toscana. Riemergono, però, anche gli stessi profili critici collegati, in particolare, al ruolo del Servizio sanitario nazionale (SSN) e al considerare il suicidio assistito una pratica rientrante nella materia “tutela della salute”. Come può, infatti, rientrare nella assistenza sanitaria, offerta dal SSN, l’aiuto dei sanitari al paziente per l’autosomministrazione di un farmaco letale?

Il suicidio assistito non è diretto al “recupero”, alla “promozione” o al “mantenimento” della salute fisica o psichica (art. 1 legge n. 833 del 1978) né rientra nei canoni riconosciuti dalla scienza medica, non rispondendo a requisiti di sostenibilità scientifica. La stessa legge n. 219 del 2017 ricorda che “il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali” (art.1, comma 6). Considerare il suicidio assistito una procedura medica, vorrebbe dire, sganciare la salute dalla sua natura solidaristico-relazionale e dal principio di beneficialità. Anche la nozione di “salute” oggetto di protezione costituzionale ex art. 32 Cost., per quanto possa estendersi fino a comprendere i profili non solo biologici ma anche sociali e relazionali, non può arrivare a comprendere anche la nozione di morte.

  1. La decisione sul requisito dell’essere tenuto in vita tramite un trattamento di sostegno vitale.

Con la sentenza n. 152 del 2026 la Corte torna nuovamente a decidere sulla legittimità costituzionale di uno dei requisiti indicati dalla sentenza n. 242 del 2019 per la non punibilità dell’assistenza al suicidio, e cioè l’essere, il paziente, tenuto in vita tramite trattamento di sostegno vitale.

La questione è stata sollevata dal GIP di Bologna, che deve decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura nel procedimento penale aperto nei confronti di tre persone accusate di concorso nel reato di aiuto al suicidio, per avere accompagnato in Svizzera una donna, affetta da una patologia neurodegenerativa, non sottoposta a trattamenti di sostegno vitale. Il giudice di Bologna ha chiesto alla Consulta di estendere l’area di non punibilità prevista dalla sentenza n. 242 del 2019, eliminando il requisito della sottoposizione del paziente a trattamenti di sostegno vitale.

La Corte ha, però, dichiarato non fondata la questione, per gli stessi motivi già evidenziati nelle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025.  Il requisito è, infatti, considerato legittimo e necessario, dal momento che “svolge, in assenza di un intervento legislativo, un ruolo cardine nella logica della soluzione adottata con l’ordinanza n. 207 del 2018, poi ripresa nella sentenza n. 242 del 2019. […] Infatti questa Corte non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, ma ha soltanto ritenuto irragionevole precludere l’accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all’art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza. Una simile ratio, all’evidenza, non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure.”

Nella sentenza si ricorda il pericolo che si “crei una ‘pressione sociale indiretta’ su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l’intera società, e di decidere così di farsi anzitempo da parte» (sentenza n. 135 del 2024).”

La Corte costituzionale riafferma che suo compito non è “quello di sostituirsi al legislatore nella individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana, sua e dei terzi; bensì, soltanto, quello di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi, restando poi ferma la possibilità per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino all’uno o all’altro una tutela più intensa”.

  1. L’audizione dell’Istituto Superiore di Sanità in Senato

Sempre in tema di suicidio assistito, merita di essere richiamata l’audizione informale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), svoltasi il 3 giugno scorso davanti alle Commissioni riunite 2ª e 10ª del Senato e dedicata allo stato dell’arte relativo ai dispositivi per l’autosomministrazione dei farmaci.

Nel contributo scritto depositato si legge: “Non ogni tecnologia utilizzata in ambito sanitario è automaticamente un dispositivo medico, e non ogni tecnologia tecnicamente utilizzabile in una procedura clinica può essere considerata certificata per quella specifica finalità. Da questo deriva un punto essenziale: ad oggi non esiste in Europa un dispositivo medico marcato CE specificamente destinato all’autosomministrazione dei farmaci nella morte volontaria medicalmente assistita. Più ancora, coerentemente con l’attuale definizione normativa di dispositivo medico, un dispositivo la cui destinazione d’uso dichiarata sia quella di sostenere o consentire una procedura di suicidio assistito non può essere ordinariamente certificato come dispositivo medico per tale finalità. Questo non significa che non esistano tecnologie utili in ambiti prossimi. Esistono infatti dispositivi di comunicazione assistiva, strumenti per la compensazione della disabilità, pompe di infusione per uso clinico, pompe per analgesia controllata dal paziente, interfacce adattive e sistemi di monitoraggio. Tuttavia, tali tecnologie sono certificate per finalità diverse: comunicare, compensare una disabilità, somministrare farmaci in un contesto terapeutico, monitorare parametri o supportare prestazioni cliniche. L’eventuale adattamento a una procedura di morte medicalmente assistita non può essere considerato automaticamente coperto dalla certificazione originaria”.

L’ISS ha evidenziato anche che “la tecnologia può avere un ruolo solo se resta strumento di supporto alla comunicazione, alla verifica e alla tracciabilità della volontà. Non può creare il diritto, non può sostituire la valutazione clinica ed etica, non può trasformarsi in automatismo e non può essere qualificata come dispositivo medico quando la sua destinazione d’uso dichiarata sia il supporto diretto a una procedura di suicidio assistito”.

Tali affermazioni inducono a una riflessione che va oltre il tema della certificazione dei dispositivi. È, infatti, necessario interrogarsi sul ruolo della tecnologia in medicina, ma anche sul rilievo delle finalità dell’agire medico e umano.

Per approfondire:

  1. Corte costituzionale, Sentenza n. 148 del 2026
  2. Corte costituzionale, sentenza n. 152 del 2026
  3. Istituto Superiore di Sanità, Audizione informale presso il Senato, Commissioni riunite 2ª e 10ª, Roma, 3 giugno 2026, Intervento del Presidente, prof. Rocco Bellantone

ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2026

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