S&V FOCUS | 19 gennaio 2026

Suicidio assistito | La questione di legittimità costituzionale relativa alla legge regionale della Toscana

Gli approfondimenti di Scienza & Vita | di Francesca Piergentili

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La Corte costituzionale ha deciso con la sentenza n. 204 del 29 dicembre 2025 la questione di legittimità costituzionale relativa alla legge regionale della Toscana recante “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”, in materia di suicidio assistito. La sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni della legge regionale, ma non ha accolto la richiesta di un suo integrale annullamento.

La Regione riteneva di esercitare le proprie competenze in materia di “tutela della salute” (art. 117, terzo comma, Cost.), dettando norme di carattere meramente organizzativo.  Il Consiglio regionale intendeva, “nell’esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salutedettare i tempi e le modalità inerenti alla procedura indicata dalla Corte costituzionale” (preambolo alla legge).  La normativa regionale ha, però, sancito un vero e proprio diritto all’erogazione di prestazioni gratuite di suicidio assistito da parte del servizio sanitario regionale: non poche disposizioni sono state dichiarate illegittime poiché è stato violato il riparto delle competenze previsto dalla Costituzione (art. 117).

Le disposizioni ritenute legittime dalla Corte costituzionale

La Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 2025 ha escluso che la normativa regionale, nel suo complesso, abbia invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e in materia di ordinamento civile (art.117, 2 comma, lett.l Cost.). Disciplinando aspetti “organizzativi”, che toccano l’attività delle aziende sanitarie locali toscane, la legge regionale, secondo la Consulta “afferisce, prima facie, alla materia della tutela della salute, oggetto di competenza legislativa regionale concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.”. Alla legge regionale sarebbe, infatti, “inibito financo recepire i principi delle sentenze costituzionali sul fine vita”, potendo, invece, prevedere norme di dettaglio rispetto ai compiti di verifica individuati dalla sent. n. 242 del 2019 e affidati a “strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale”. La Corte ha, così, ritenuto legittime solo le norme ritenute “a carattere meramente organizzativo e procedurale”.

È, inoltre, ritenuta legittima la disposizione che istituisce una Commissione multidisciplinare permanente (art. 3), perché aggiuntiva rispetto al Comitato etico previsto nella sentenza n. 242 del 2019. Tale disposizione è considerata di carattere organizzativo. La legge prevede la partecipazione alla Commissione su base volontaria: la Corte ricorda, a tal proposito, che non sussiste alcun obbligo di procedere al suicidio assistito in capo ai medici, essendo “affidato alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato” (p. 5 del Considerato in diritto).

Non sono, infine, annullati l’art. 8 della legge, che prevede la gratuità delle prestazioni, e l’art. 9, che prevede la copertura finanziaria.

L’illegittimità dell’art. 2 per violazione delle competenze in materia di ordinamento penale e di ordinamento civile

La sentenza ha, invece, annullato alcune disposizioni che si ritenevano essere fondamentali nell’impianto originario della legge. In particolare, è stato dichiarato illegittimo l’art. 2 che riaffermava i requisiti per l’accesso al suicidio assistito definiti dalla sentenza n. 242 del 2019, per contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale e di ordinamento civile. 

Secondo la Corte, le sentenze n. 242 e n. 135 avrebbero definito “l’ambito applicativo della causa di non punibilità dell’aiuto al suicidio”, innovando l’ordinamento civile e penale.  Il richiamo alle sentenze contenuto nella legge regionale realizza, però, “una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l’effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell’esimente all’art. 580 cod. pen. così come individuata dalle sentenze di questa Corte”. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la novazione delle fonti in materia civile non è però consentita al legislatore regionale, essendo nel tempo possibili modificazioni e integrazioni, secondo le modalità di innovazione dell’ordinamento costituzionalmente previste. Alla regione è, così, “precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati da questa Corte in un determinato momento storico – in astratto, anch’essi suscettibili di modificazioni – e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale”.

La Corte ricorda che la stessa sentenza n. 135 del 2024 ha avuto cura di precisare come “compito di questa Corte non sia quello di sostituirsi al legislatore nella individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana, sua e dei terzi; bensì, soltanto, quello di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi, restando poi ferma la possibilità per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino all’uno o all’altro una tutela più intensa […].

La legislazione regionale, pertanto, “in riferimento a questi delicati bilanciamenti, che attengono essenzialmente alla materia dell’ordinamento civile e penale, non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, neppure in via transitoria”.

L’illegittima previsione di termini e di un “delegato”

La Corte ha dichiarato illegittime le disposizioni che prevedevano termini stringenti per l’accesso al suicidio assistito, poiché in contrasto con la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile (sent. n. 262 del 2016). Nella sentenza si ricorda che dato il “carattere personalistico” delle cure sanitarie, le previsioni legislative “non possono «precludere al medico la possibilità di valutare, sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, il singolo caso» (sent.n. 169 del 2017) sottoposto alla sua attenzione”. La stessa legge n. 219 del 2017 “valorizza e promuove la cosiddetta alleanza terapeutica”, ovvero “la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico” (art. 1, comma 2).

Per la Corte “la determinazione dei termini da parte di una legge regionale in relazione a un procedimento medicalizzato che assume un carattere del tutto peculiare, per nulla assimilabile ai comuni procedimenti amministrativi date le delicatissime valutazioni che implica il porre fine a una vita umana, senz’altro «investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia, collocandosi “all’incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata”» .. e più precisamente fra la tutela della sua autodeterminazione e il suo diritto a essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, anche attraverso la concreta messa a disposizione di cure palliative efficaci”.

È, inoltre, illegittima la disposizione che faceva riferimento a un “delegato” del paziente per la richiesta di suicidio, escludendo, così, l’intervento di terzi nella scelta del paziente e i connessi rischi eutanasici.

L’illegittimità dell’art. 7: il suicidio è o non è una prestazione del Servizio sanitario?

L’art. 7 della legge impegnava le aziende unità sanitarie locali ad assicurare il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco. Si prevedeva, pertanto, un diritto soggettivo alle prestazioni. Nell’articolo si affermava che le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla legge “costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza” e che “la persona può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento”.

Tale disposizione è considerata dalla Corte costituzionalmente illegittima poiché invade la riserva allo Stato della fissazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute. La disposizione “nello stabilire l’obbligatorio coinvolgimento delle aziende sanitarie locali nell’esecuzione del suicidio medicalmente assistito, non detta certo norme di dettaglio, nel senso di un semplice «adeguamento della disciplina regionale ai principi fondamentali»” (art. 117, 3 comma Cost.).

Tuttavia, non senza contraddizione, si afferma che la dichiarazione di illegittimità “lascia intatto il diritto della persona, in relazione alla quale siano state positivamente verificate le condizioni per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, di ottenere dalle aziende del Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione di questa procedura, come del resto affermato nella ricordata sentenza n. 132 del 2025, che riveste, da questo punto di vista, portata autoapplicativa”.

La Corte dichiara illegittima anche la disposizione che definisce le prestazioni come livelli di assistenza sanitaria superiore: non vi sarebbe alcuna «erogazione» da parte del servizio sanitario “ma piuttosto un’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte”. “La disposizione impugnata utilizza quindi un concetto relazionale – quello di livello di assistenza sanitaria superiore ai LEA – senza che il legislatore statale abbia ancora operato la determinazione del livello essenziale”.

È illegittimo, infine, il comma 3 dell’art. 7, sulla possibilità di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento: la disposizione “appare, infatti, del tutto incoerente con la struttura stessa del suicidio medicalmente assistito, la cui logica esige che sia il paziente medesimo ad autosomministrarsi il farmaco…Sicché in caso di suicidio medicalmente assistito non vi è propriamente alcuna “erogazione” di un trattamento che possa essere sospeso o annullato (come invece nelle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell’ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), ma piuttosto un’assistenza dei sanitaria una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte”.

Considerazioni conclusive

Si fa accenno soltanto ad alcune considerazioni e riflessioni conclusive, partendo nell’analisi proprio dalle citazioni della Corte costituzionale contenute nel precedente paragrafo. Le affermazioni della Corte sul ruolo del Servizio sanitario e sulla “assistenza sanitaria” offerta al paziente, infatti, appaiono non solo contraddittorie, ma anche in contrasto con la giurisprudenza costituzionale precedente che aveva sempre riconosciuto che dall’art. 2 Cost. discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo e “non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire” (sent. 50 del 2022).  

Nonostante venga dichiarato incostituzionale l’art. 7 della legge, si afferma che “la persona rispetto alla quale sia stata positivamente verificata, nelle dovute forme procedurali, la sussistenza di tutte le condizioni indicate da questa Corte è titolare di una «situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego» (sentenza n. 132 del 2025, punto 4.2. del Considerato in diritto)”. Per giustificare l’obbligo di ottenere dal servizio sanitario la morte assistita si richiama, come unico fondamento, l’obiter dictum della sentenza n. 132 del 2025, con la quale è stata dichiarata inammissibile una questione di legittimità sull’art. 579 c.p. (che voleva estendere la non punibilità all’eutanasia). Si confonde però, anche nel linguaggio, il diritto di essere “accompagnati” nel fine vita dal servizio sanitario – che descrive il fine delle cure palliative e della terapia del dolore – con il diritto ad ottenere un morte rapida con l’aiuto di altri, attraverso il farmaco che provoca la morte. Ma a quali principi del servizio sanitario si fa riferimento nel concepire un tale diritto?

Il richiamo alla differenza nel compimento della condotta finale (e al ruolo del terzo) tra suicidio assistito (autosomministrazione) ed eutanasia (somministrazione) – di assoluta rilevanza per l’imputazione penale e per la distinzione dei reati (assistenza al suicidio ex art. 580 c.p. – omicidio del consenziente ex art. 579 c.p.) – non sembra convincere rispetto alla questione di fondo, che rimane elusa. Come può il suicidio assistito, ossia l’autosomministrazione del farmaco letale con l’aiuto di altri, rientrare nella assistenza sanitaria offerta dal SSN? L’autosomministrazione del farmaco letale non esclude la rilevanza, anche sotto il profilo etico-sociale, della partecipazione e del ruolo di chi agevola il suicidio.

La sentenza poggia su questo solo presupposto: riconosce (in parte) la competenza del Legislatore regionale in materia “tutela della salute”. Un presupposto che appare fragile, per stessa ammissione della Corte che lo afferma “prima facie” (così in par. 2.1 e 2.3 del Cons. in diritto).

Tuttavia, oltre la prima apparenza, non può ritenersi il suicidio assistito una pratica o un atto medico: non è diretto al “recupero”, alla “promozione” o al “mantenimento” della salute fisica o psichica (art. 1 legge n. 833 del 1978) né rientra nei canoni riconosciuti dalla scienza medica, non rispondendo a requisiti di sostenibilità scientifica. La stessa legge n. 219 del 2017 ricorda che “il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali” (art.1, comma 6). Considerare il suicidio assistito una procedura medica, vorrebbe dire, sganciare la salute dalla sua natura solidaristico-relazionale e dal principio di beneficialità. Inoltre, la nozione di “salute” oggetto di protezione costituzionale ex art. 32 Cost., per quanto possa estendersi fino a comprendere i profili non solo biologici ma anche sociali e relazionali, non può arrivare a comprendere anche la nozione di morte.

Le norme penali e il Legislatore nazionale sembrano rimanere sullo sfondo, ma solo a prima apparenza.

È, infatti, al solo Parlamento che spetta la disciplina di una materia così complessa, che tocca i diritti personalissimi e inviolabili della persona. La Corte ricorda non solo che è “precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati da questa Corte in un determinato momento storico – in astratto, anch’essi suscettibili di modificazioni – e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale”, ma anche che la sentenza n. 135 del 2024 ha avuto cura di precisare come “compito di questa Corte non sia quello di sostituirsi al legislatore nella individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana, sua e dei terzi; bensì, soltanto, quello di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi, restando poi ferma la possibilità per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino all’uno o all’altro una tutela più intensa […].

Ciò non stupisce ma è totalmente in linea con la stessa sentenza n 242 del 2019, spesso male interpretata, che auspicava che la materia formasse oggetto di disciplina da parte del Parlamento, riconoscendo che “una regolazione della materia, intesa ad evitare simili scenari, gravidi di pericoli per la vita di persone in situazione di vulnerabilità, è suscettibile peraltro di investire plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali”. La Corta ha, infatti, ricavato “dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento[1].

Nella sentenza n. 135 del 2024 e nella stessa sentenza n. 204 del 2025 la Corte ribadisce che non è suo compito sostituirsi al legislatore bensì, quello di fissare “il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio”, restando ferma la possibilità per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino all’uno (la vita umana) o all’altro (l’autodeterminazione) una tutela più intensa.

 

Per approfondire:

  1. Corte costituzionale, sentenza n. 204 del 2025
  1. Ruggeri, La “regionalizzazione” della disciplina del fine-vita: un bicchiere mezzo pieno per le fonti di autonomia e mezzo vuoto per la Costituzione (a prima lettura di Corte cost. n. 204 del 2025), Consulta online, 2026

[1] par.4 del Considerato in diritto sent. 242 del 2019.

ultimo aggiornamento il 20 Gennaio 2026

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