
Il Messaggio della Conferenza episcopale italiana per la Giornata nazionale per la Vita 2026 offre una profonda riflessione di natura etica e spirituale sulla centralità del bambino, auspicando una “conversione” culturale che ponga i diritti e il benessere dei più piccoli al primo posto. Tale aspirazione, che il testo lega a una visione evangelica, trova un notevole e strutturato parallelo nel mondo del diritto, dove il concetto di “superiore interesse del minore” (best interest of the child) si è affermato come un principio cardine, permeando l’ordinamento giuridico a livello internazionale, sovranazionale e nazionale.
Non si tratta di una mera enunciazione programmatica, ma esso funge da criterio giuridico vincolante che orienta l’azione di legislatori, autorità amministrative e organi giudiziari. La sua affermazione più autorevole si trova nella Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge n. 176/1991. L’articolo 3, comma 1, stabilisce in modo inequivocabile: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».
È un precetto che impone – secondo l’orientamento costante della Corte costituzionale italiana – che, in ogni provvedimento a riguardo, l’interesse del minore non sia uno dei tanti elementi da considerare ma quello che deve avere un peso preponderante nel bilanciamento con altri interessi, pur di rilievo costituzionale. Sorprende, pertanto, che la stessa Corte in un recente pronunciamento (sentenza 68/2025) abbia indebitamente adombrato la possibilità che l’interesse del minore, se inteso in senso assoluto, possa configurarsi come “interesse tiranno”: una lettura marginale e solitaria che sconta la drammatica visione adultocentrica in vicende giudiziarie di «bambini “fabbricati” in laboratorio per soddisfare i desideri degli adulti» o di bambini «cui viene sottratto il fondamentale diritto di nascere, probabilmente perché non risultano perfetti in seguito a qualche esame prenatale », come stigmatizza il Messaggio.
Il principio del migliore interesse del bambino è stato ulteriormente richiamato nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000, all’articolo 24, comma 2, e la stessa Corte di Giustizia Ue ha confermato che tale principio permea l’interpretazione del diritto dell’Unione, in particolare, dei regolamenti in materia di diritto di famiglia. Eppure, nonostante il corpus normativo internazionale che indica un consenso politico globale sull’esigenza di porre il minore al centro di ogni processo decisionale che lo coinvolga, nei fatti continuano spesso a prevalere logiche e «interessi dei grandi», come denunciato nel Messaggio. In Italia la sostituzione del termine «potestà» con «responsabilità genitoriale» (art. 316 del Codice civile, nella modifica del 2013) non è stato un mero mutamento terminologico ma il passaggio da un rapporto genitori-figlio imperniato sul “potere” dei primi nei confronti del secondo al ruolo e al dovere esercitati dai genitori nell’interesse del figlio. Coerentemente il diritto di famiglia indica gli istituti dell’affidamento e dell’adozione sempre e solo in funzione del benessere del bambino. Ma anche qui sorprende che per i bambini “commissionati” nella pratica indegna della maternità surrogata, di nuovo, nella stessa discutibile decisione della Corte costituzionale sull’“interesse tiranno” venga rimossa la figura della madre naturale, costretta per indigenza a stipulare un contratto di “cessione” del bambino appena partorito, a favore di un automatico riconoscimento della coppia che ha illegalmente commissionato la pratica.
In tali situazioni appare piuttosto opportuno discernere caso per caso quale sia davvero il migliore interesse del bambino, come ha più correttamente suggerito la giurisprudenza della Corte di Cassazione indicando la strada nell’istituto dell’adozione in casi particolari. Cruciale è la ricerca di una soluzione che garantisca l’effettiva attuazione non di un interesse astratto e preconcetto bensì del best interest, cioè dell’interesse concreto di “quel” minore che, nel singolo caso sottoposto a valutazione, reclama un legame con la famiglia di origine, il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico e il riconoscimento della sua identità culturale. La “conversione” invocata nel Messaggio può, dunque, trovare nel diritto una solida e articolata traduzione proprio nel principio del superiore interesse del minore. E in effetti l’ordinamento giuridico, sia a livello internazionale che interno, ha costruito un sistema di tutele che pone il bambino al centro, riconoscendolo come soggetto di diritti e non come oggetto di poteri o desideri altrui. Tuttavia, le numerose forme di sfruttamento e sofferenza infantile, che il Messaggio enumera, ci ricordano che la proclamazione di un principio non equivale alla sua piena realizzazione.
La sfida per il giurista, il giudice e l’intera società sta nell’assicurare che l’interesse del minore non resti una formula astratta ma diventi il criterio guida effettivo in ogni decisione che possa incidere sulla vita e sul futuro dei più piccoli. La convergenza tra l’imperativo etico-sociale e la norma giuridica è il fondamento su cui costruire una società che, come auspicato dal Messaggio, sappia veramente “servire” i figli invece di “servirsi” di loro.
ultimo aggiornamento il 3 Febbraio 2026

