
Il contributo analizza l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 30 aprile 2025, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 579 c.p. (omicidio del consenziente), nella parte in cui punisce la condotta di chi, in presenza delle condizioni individuate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 242/2019, somministri un farmaco letale alla persona che, per impossibilità fisica e per l’assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi o quando le modalità alternative di auto-somministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole.
Gli autori sottopongono a critica l’impianto dell’ordinanza di rimessione, che poggia su presupposti giuridici e fattuali errati. Non vi è nell’ordinamento italiano un diritto soggettivo all’assistenza al suicidio né alla morte.
1. Il giudizio innanzi al giudice a quo
Con ordinanza del 30 aprile 20251 il Tribunale di Firenze, nel corso di un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ha rimesso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 579 c.p. Esso è stato impugnato nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della l. 22 dicembre 2017, n. 219, attui materialmente la volontà suicidiaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona per impossibilità fisica e per l’assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi o quando le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole. Il parametro invocato è rappresentato dagli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.
Si è richiesto, pertanto, alla Corte di riconoscere la sussistenza del «diritto fondamentale ad autodeterminarsi nelle scelte terapeutiche in materia di fine vita, nella sua declinazione del diritto di scegliere, in modo libero, consapevole e informato, di procedere alla somministrazione del farmaco letale in modalità eteronoma e dunque da parte del personale sanitario». 2 Nell’ordinanza si riporta che la ricorrente nel giudizio a quo è una paziente affetta da sclerosi multipla a decorso progressivo primario, con completa tetraparesi spastica, dipendente dall’ausilio di terze persone per le attività quotidiane. L’Asl territorialmente riteneva … continua a leggere
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ultimo aggiornamento il 6 Giugno 2025