Statuto

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Articolo 1

Denominazione

E’ costituita l’Associazione denominata “Scienza & Vita”.

Articolo 2
Associati

L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è costituita dalle persone fisiche che hanno partecipato all’atto costitutivo e dalle altre persone che successivamente aderiscono alla Associazione condividendone gli scopi e che sono ammesse con decisione insindacabile del Consiglio Esecutivo.
Il Consiglio Esecutivo, oltre ad ammettere Soci ordinari, può accogliere altre persone come Soci aderenti senza diritto di voto. I componenti la Associazione partecipano ad essa, svolgono la loro attività e prestano la propria opera a titolo gratuito.

Articolo 3
Sede

La sede della Associazione è attualmente in Roma, Lungotevere dei Vallati n. 10. Con semplice delibera del Consiglio Esecutivo questi potrà trasferire la sede legale altrove ma sempre in Italia, senza che ciò comporti una modifica dello Statuto.
L’associazione potrà inoltre con semplice delibera del Consiglio Esecutivo aprire uffici o avere rappresentanze in Italia e all’estero .

Articolo 4
Durata

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell’assemblea generale dei Soci in sede straordinaria.

Articolo 5
Scopo

L’Associazione non ha scopo di lucro.
Essa si propone di promuovere e difendere il diritto alla vita di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, come fondamento di tutti i diritti umani e quindi della democrazia e, già ampiamente, di dibattere i temi della ricerca scientifica per quanto attiene alle ricadute sulla vita dell’uomo e della società. Tale obiettivo viene perseguito raccogliendo e divulgando i dati scientifici di carattere medico-biologico, filosofico, giuridico relativi all’esistenza e al senso della vita umana, in modo da dare adeguate risposte ai problemi inediti che nel tempo presente vengono posti particolarmente nelle aree estreme e marginali della vita umana dalle nuove acquisizioni scientifiche e tecniche e da una concezione utilitaristica dell’uomo e della società.
L’Associazione collabora con le organizzazioni che perseguono il medesimo scopo e propone il valore della vita umana come forza di coesione e di impegno comune di credenti e non credenti. Questi obiettivi sono perseguiti con tutti i mezzi consentiti dalla legge, in particolare: – Promuovendo su tutto il territorio nazionale convegni, incontri, dibattiti, iniziative culturali, formative, sociali e politiche – Promuovendo presenze su tutti i mezzi di informazione, televisivi, radiofonici, giornalistici – Promuovendo su tutto il territorio nazionale, a livello regionale, provinciale e comunale gruppi locali che – in collaborazione tra loro, con le altre organizzazioni che perseguono identici fini e sotto la guida dell’ Associazione “Scienza & Vita”, realizzano a livello periferico ogni opportuna campagna culturale, informativa, educativa, scientifica e politica.

Articolo 6
Organi

Gli Organi della Associazione sono:
– L’Assemblea;
– Il Consiglio Esecutivo;
– Il Presidente;
– I Vicepresidenti;
– Il Tesoriere;
– Il Segretario;
– Il Collegio dei Revisori Conti;
– Il Collegio dei Probiviri.
Un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Esecutivo integra con norme regolamentari le modalità di convocazione e funzionamento degli organi statutari e lo svolgimento delle sessioni elettive.

Articolo 7
L’Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i componenti della Associazione.
L’Assemblea generale è convocata dal Consiglio Esecutivo a mezzo del suo Presidente presso la sede associativa o altrove in Italia, a mezzo lettera raccomandata, fax o altro mezzo idoneo inviata non meno di quindici giorni prima della data della riunione e recante l’ordine del giorno e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima a mezzo telegramma, ovvero a mezzo fax o e-mail. Il Consiglio Direttivo anche nello stesso avviso della prima potrà fissare la data di una seconda convocazione, che dovrà avvenire non oltre il 30¡ giorno successivo a quello fissato per la I¡ convocazione.
Anche in mancanza di formale convocazione, le adunanze si tengono validamente e deliberano qualora siano intervenuti tutti i componenti della Associazione.
I verbali delle adunanze della Assemblea sono redatti dal segretario, nominato dal Presidente, ovvero da un Notaio qualora trattasi di modifiche statutarie.
Lo svolgimento dell’assemblea può avvenire anche mediante collegamento in videoconferenza tra più sedi fisiche indicate nella comunicazione di convocazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonchè possano visionare ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni l’Assemblea s’intende riunita nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria.
Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale e apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull’apposito libro delle adunanze. Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il Segretario, su indicazioni del Presidente, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza.
L’Assemblea si riunisce – di massima – almeno una volta l’anno -entro il mese di giugno- anche per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio Esecutivo o della Assemblea, qualora la richiesta sia accompagnata dagli argomenti da porre all’ordine del giorno.

Articolo 8
Voto -Deleghe -Maggioranza nella Assemblea Generale

Sono ammessi all’Assemblea ed esercitano il diritto di voto gli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi. Ogni Associato ammesso all’Assemblea ha diritto ad un voto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli Associati aventi diritto di partecipazione all’Assemblea stessa e – in seconda convocazione – con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno un terzo dei voti stessi .
Le deleghe possono essere conferite solo ad altro Associato, che non potrà riceverne più di tre. Le deliberazioni dell’Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti degli Associati intervenuti alla riunione, in proprio o per delega.
Le eventuali astensioni non sono conteggiate ai fini di tale maggioranza. Per le nomine delle cariche associative basterà la maggioranza relativa dei voti degli Associati intervenuti alla riunione ed, in caso di parità di voti, si intenderà eletto il candidato più anziano di età.
Per le modifiche statutarie o l’anticipato scioglimento dell’Associazione è necessaria sia in prima che in seconda convocazione la presenza e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
L’Assemblea decide le linee generali dell’azione associativa, nomina il Consiglio Esecutivo previa determinazione del numero dei componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti ne valuta l’attività, approva i bilanci, ha il potere in sede straordinaria di modificare lo Statuto e di determinare lo scioglimento dell’Associazione.

Articolo 9
Il Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è formato da un minimo di 7 membri ad un massimo di 15 membri, tutti associati salvo il Tesoriere.
I membri del Consiglio Esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Esecutivo si riunisce periodicamente in date prefissate, oppure su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri, ogni qualvolta sarà ritenuto necessario. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Anche in mancanza di formale convocazione, le adunanze sono validamente costituite qualora siano intervenuti tutti i membri del Consiglio. La convocazione è fatta dal Presidente almeno otto giorni prima, salvo convocazioni urgenti telegrafiche con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo ed ora dell’adunanza. Delle riunioni devono essere redatti su apposito libro in verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Associazione, o, in mancanza, da altro membro designato dal Consiglio stesso. Le adunanze del Consiglio Esecutivo potranno anche essere tenute per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonchè possano visionare ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio Esecutivo s’intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale e apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull’apposito libro delle adunanze. Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il Segretario, su indicazioni del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza.
Il Consiglio Esecutivo nomina il Presidente. Possono essere nominati due Copresidenti, qualora appaia utile per una più completa rappresentanza delle aree culturali che l’associazione intende esprimere.
Il Comitato Esecutivo nomina tra i suoi membri, anche uno o più vicepresidenti, il Tesoriere, il Segretario, e i Probiviri.
Nel quadro degli orientamenti indicati dall’assemblea il Consiglio Esecutivo: – determina gli indirizzi dell’attività dell’Associazione ed adotta ogni provvedimento atto a garantire la gestione delle attività istituzionali;
– ha il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all’Assemblea;
– affida a singoli componenti della Associazione, qualora lo ritenga opportuno, l’esecuzione di specifici incarichi per il perseguimento degli scopi istituzionali;
– Il Consiglio può delegare al Presidente o a qualunque altro suo componente, anche disgiuntamente, alcuni dei suoi poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione, conferendo al delegato anche la firma e la legale rappresentanza dell’associazione nell’ambito dei poteri delegati.
– può deliberare la costituzione di Commissioni temporanee per lo studio di particolari problemi e lo svolgimento di specifici compiti, e può avvalersi della consulenza di esperti anche ammettendoli, di volta in volta, alle proprie riunioni;
– predispone i regolamenti interni per il funzionamento degli organi della Associazione.

Articolo 10 Il Presidente e i vicepresidenti

Il Presidente presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Esecutivo, ha la rappresentanza legale, anche di fronte a terzi ed in giudizio, coordina e garantisce la corretta attuazione di tutte le attività della Associazione.
Qualora il Comitato Esecutivo abbia ritenuto opportuno procedere alla nomina di due Presidenti, ciascuno di essi eserciterà in forma disgiunta dall’altro le attribuzioni previste dal presente Statuto, secondo le modalità stabilite all’atto della nomina dal Consiglio Esecutivo, o in mancanza concordate fra loro dagli stessi Presidenti.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento e svolge le mansioni da lui o dal Comitato Esecutivo delegatogli.
Nel caso di una pluralità di Vicepresidenti il regolamento stabilisce i settori di specifica competenza di ogni Vicepresidente.

Articolo 11
Il Tesoriere

Il Tesoriere, è nominato dal Consiglio Esecutivo, può anche essere persona esterna all’ Associazione e, secondo le indicazioni e nei limiti delle deleghe conferitegli dal Consiglio Esecutivo, ha la responsabilità della tenuta della contabilità e della predisposizione del bilancio della Associazione.
Nell’ambito dei poteri conferitigli, il Tesoriere ha la facoltà di incassare somme di qualsiasi importo e di rilasciarne ricevuta, nonchè di eseguire i pagamenti necessari per l’espletamento delle finalità istituzionali, nel rispetto degli indirizzi e delle deleghe del Consiglio Esecutivo.
Il Consiglio Esecutivo potrà determinare quali poteri attribuiti al Tesoriere potranno essere da questo esercitati con firma singola, e quali con firma congiunta con il Presidente o con altro Consigliere espressamente indicato dal Consiglio Esecutivo.

Articolo 12
Il Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Esecutivo, redige i verbali delle assemblee e del Consiglio, conserva e tiene in ordine la corrispondenza, adempie ad ogni altra funzione a lui attribuita dal Consiglio.

Articolo 13
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dalla Assemblea preferibilmente fra gli iscritti ad uno degli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri, degli Avvocati, dei Revisori Contabili. L’ Assemblea generale nomina con gli stessi criteri anche due supplenti.
Essi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori:
a) vigila sulla gestione economica dell’Associazione,
b) convoca l’Assemblea generale qualora questa sia un obbligo e non vi provveda il Consiglio Esecutivo;
c) riferisce all’Assemblea sul Bilancio consuntivo annuale;
d) partecipa alle riunioni del Consiglio Esecutivo.

Articolo 14
Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei tre Probiviri dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.
Al Collegio dei Probiviri è demandato l’esame delle questioni relative al comportamento di singole persone, sia appartenenti agli organi sociali sia da essi chiamati a collaborare, che il Consiglio Esecutivo gli sottoporrà. Il Collegio deciderà senza formalità salva l’osservanza del contraddittorio.

Articolo 15
Recesso del Soci

Il socio recedente, come il socio che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell’Associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale nè di altra natura nei confronti dell’Associazione, nè potrà rivendicare compensi o restituzione di quote, statuendosi che ogni apporto è destinato ai fini associativi.

Articolo 16
Esercizio finanziario

L’Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. L’Assemblea Ordinaria, deve essere convocata per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 17
Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è costituito dagli eventuali versamenti effettuati dai suoi componenti o da terzi a tale titolo.

Articolo 18
Entrate

L’Associazione non ha scopo di lucro; essa trae i mezzi necessari per le sue attività attraverso: a) eventuali quote dei Soci fissate annualmente dal Consiglio Esecutivo;
b) da oblazioni;
c) i contributi liberali da parte di enti pubblici c/o privati;
e) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche non destinate espressamente a patrimonio;
d) ogni altro provento comunque conseguito o contributo comunque assegnato.
L’Associazione promuove la raccolta delle risorse finanziarie al fine della predisposizione dei singoli interventi.

Articolo 19 Gruppi locali

L’Associazione promuove la costituzione di gruppi locali, preferibilmente a livello regionale, provinciale e comunale che perseguano a livello territoriale gli stessi scopi della Associazione.
Tali gruppi mantengono piena autonomia nel regolare la propria costituzione e organizzazione e rispondono autonomamente delle proprie obbligazioni. Essi possono adottare la denominazione di “gruppo di sostegno dell’Associazione Scienza & Vita” . La loro collaborazione con l’Associazione e l’uso della corrispondente denominazione può cessare per decisione insindacabile del Consiglio Esecutivo ove l’attività del gruppo locale risulti incompatibile con le finalità della Associazione o ad essa estranea.

Articolo 20
Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto potranno essere validamente adottate sia in prima che in seconda convocazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Associazione.

Articolo 21
Cessazione e liquidazione

Nel caso di scioglimento o messa in liquidazione della Associazione il Presidente in carica a detta data avrà i poteri per svolgere tutte le attività di natura civilistica e fiscale utili e necessari all’estinzione l’Associazione stessa e dei relativi rapporti giuridici. Il patrimonio sarà devoluto, secondo norme, modalità e tempi stabiliti dal Consiglio Esecutivo, ad altro ente o associazione avente scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto. Eventuali eccedenze al momento della estinzione della Associazione, per qualunque causa essa avvenga, non potranno essere in alcun modo distribuite tra i componenti della Associazione, ma saranno devolute ad enti che abbiano finalità analoghe, secondo la normativa di legge applicabile.

Articolo 22
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

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