Continuano alla Camera, in Commissione Giustizia, le audizioni in materia di perseguibilità del reato di maternità surrogata commesso all’estero da cittadino italiano. Le proposte di legge mirano a modificare l’art. 12 della legge n. 40 del 2004, estendendo l’ambito di punibilità del reato: la pdl n. 306 aggiunge il periodo «Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all’estero», mentre la pdl n. 2599 inserisce il periodo «Il reato di surrogazione di maternità è perseguibile anche quando è commesso in territorio estero da un cittadino italiano».
L’iter in Commissione, iniziato il 23 settembre 2020, prosegue con le audizioni degli esperti: nell’ultima convocazione del 5 maggio, ad essere ascoltati sono stati il Prof. Andrea Renda dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e il Prof. Marco Pelissero dell’Università di Torino. Il primo ha ricordato le ragioni del divieto di maternità surrogata, anche nella forma cd. “altruistica”, che si fonda sul rispetto della dignità umana, sul divieto di commercializzazione del corpo umano e sull’indisponibilità dello stesso. Per il Prof. Renda, la forma di surrogazione “gratuita” è una chimera: gli elevatissimi rimborsi spesa corrisposti alla gestante “dissimulano veri e propri corrispettivi”. Dovrebbe essere, poi, previsto l’obbligo di dare il bambino ai committenti: la possibilità del ripensamento dimostra, invece, il rapporto emotivo che si crea tra la gestante e il bambino. Viene poi ravvisata una forma di “concorrenza sleale” rispetto all’adozione: servirebbe un’idoneità genitoriale per la surrogazione.
Per il Prof. Renda l’estensione della punibilità per la maternità surrogata praticata all’estero da cittadini italiani darebbe coerenza all’ordinamento giuridico e non ci sarebbe contrasto con il monito della Corte costituzionale a intervenire nella materia contenuto nella sentenza n. 33 del 2021: l’interesse del minore sarebbe, invero, garantito dal momento che la Consulta ha sempre ricordato il disvalore di tale pratica.
Il Prof. Pelissero ha ricordato, invece, le condizioni per l’estensione dei reati commessi all’estero, di cui all’art. 9 c.p. e, in particolare, il problema della doppia incriminazione, e ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU sulla materia.
Proprio pochi giorni fa proprio la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso un nuovo caso in materia di maternità surrogata (Valdís Fjölnisdóttir and Others v. Iceland), riconoscendo come non irragionevole la decisione delle autorità islandesi di non riconoscere a una coppia formata da due donne la genitorialità sul bambino nato con la maternità surrogata, e senza alcun legame genetico con le stesse, in California. Il bambino era stato dato dalle autorità islandesi in affido alternato alle due ricorrenti (che nel frattempo avevano divorziato). Per la Corte il rifiuto di riconoscere le due donne come legittimi genitori del bambino, nel rispetto della legge islandese, non viola il diritto al rispetto della vita familiare e privata. La Corte anche nella giurisprudenza precedente aveva sempre ricordato il diritto di ogni Stato a esercitare il proprio margine di apprezzamento in materia.
In materia di maternità surrogata si segnala, infine, la recente assegnazione in Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali (del 19 maggio) della proposta di legge n. 3016, recante “Disciplina della gravidanza solidale e altruistica”, presentata il 13 aprile 2021. La legge consentirebbe l’accesso alle tecniche di pma anche a persone singole o a coppie dello stesso sesso (oggi escluse dall’art. 5 della legge n. 40). Sarà considerato genitore, ai fini della legge, “il soggetto singolo o la coppia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, che stipula un accordo di gravidanza solidale e altruistica, impegnandosi ad assumere la piena custodia e responsabilità dei nati a partire dal trasferimento in utero dell’embrione acquisendo la responsabilità genitoriale”.
La persona singola o la coppia, coniugata, convivente o unita civilmente, potrà accedere alle tecniche se non potranno “condurre una gravidanza o portarla a termine per ragioni medico-fisiologiche o per situazioni personali, di carattere psicologico o sociali, oggettivamente valutabili”. In tal modo, (nonostante il richiamo alla valutazione “oggettiva”) non sarebbe previsto, in realtà, alcun limite per l’accesso alla “maternità” e alla “genitorialità”, venendo così rimosso ogni ostacolo anche fisiologico.
Nella proposta di legge si specifica sin da subito che “prima del trasferimento dell’embrione in utero, il genitore singolo o la coppia devono procedere all’apertura di un conto corrente dedicato”, per versare l’importo idoneo a coprire i costi e le spese, con un lungo “catalogo” dei rimborsi consentiti.
L’art. 7 della proposta di legge prevede, inoltre, che la stipulazione di un accordo di maternità surrogata, anche se effettuata all’estero e a fini commerciali, sarebbe “lecita e non integra i delitti contro lo stato di famiglia previsti dal capo III del titolo XI del libro secondo del codice penale, né i delitti sulle falsità personali previsti dal capo IV del titolo VII del medesimo libro secondo del codice penale”.
Nella relazione introduttiva alla proposta di legge si fa riferimento alla più recente giurisprudenza della Consulta in tema di genitorialità e, in particolare, alle sentenze n. 32 e n.33 del 2021. È evidente, dalla lettura del testo della proposta, come il richiamo alle sentenze sia solo strumentale: il vero soggetto assente, escluso da ogni forma di tutela e ricondotto a mero prodotto- oggetto di scambio, è proprio il bambino che nelle sue decisioni la Consulta vorrebbe tutelare.