La Corte costituzionale ha, pochi giorni fa, dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Venezia in merito all’esclusione della registrazione nell’atto di nascita del bambino, concepito all’estero attraverso tecniche di fecondazione eterologa e nato in Italia, come figlio di due donne unite civilmente. Secondo il Tribunale, la disciplina vigente, avrebbe violato i diritti della “madre intenzionale” e quelli del minore. Come si legge nel Comunicato stampa, che ha anticipato il deposito della pronuncia, invece “secondo la Corte, il riconoscimento dello status di genitore alla cosiddetta madre intenzionale - all’interno di un rapporto tra due donne unite civilmente - non risponde a un precetto costituzionale…”: una simile scelta, di così alta discrezionalità, è riservata esclusivamente al Parlamento.
La Corte nei prossimi mesi sarà chiamata nuovamente ad affrontare la tematica, con una nuova questione, sollevata con l’ordinanza della Corte di Cassazione del 29 aprile 2020, sulla legittimità costituzionale dell’art.12, comma 6, della legge n. 40 - che punisce chiunque realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità - e delle norme che disciplinano la trascrizione degli atti formati all’estero, nella parte in cui precludono il riconoscimento in Italia di provvedimenti giurisdizionali stranieri che accertano il rapporto di filiazione tra il minore nato all’estero attraverso le tecniche di maternità surrogata e il genitore “di intenzione”.
In Italia, come noto, la legge n. 40 prevede, tra i requisiti soggettivi per l’accesso alle tecniche di PMA in Italia, che la coppia sia formata da persone di sesso diverso e afferma il divieto assoluto, più volte ribadito anche dalla Consulta, della maternità surrogata. Le nuove questioni di legittimità riguardano, invece, il tema del riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione del bambino concepito all’estero attraverso pratiche vietate in Italia.
In Parlamento sono stati presentati negli ultimi anni diversi disegni di legge volti a vietare il ricorso alla surrogazione di maternità all'estero e il c.d. turismo procreativo. È, a tal proposito, iniziato il 23 settembre scorso l’esame in Commissione Giustizia delle proposte di legge abbinate a.c. n. 306 (Meloni ed altri: Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano) e a.c. n. 2599 (Carfagna ed altri: Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano) che prevedono l’estensione della punibilità prevista dall’art. 12 della legge n. 40 anche per le pratiche compiute in Paesi esteri più permissivi.
Sono stati, tuttavia, di recente pubblicati articoli su riviste scientifiche che tentano di “giustificare” eticamente la maternità surrogata, sia nella forma altruistica che commerciale. Il tentativo è quello di equiparare la gestazione per altri a un lavoro retribuito, espressione di autonomia e libertà della donna, e di escludere così lo sfruttamento delle madri surrogate. È anche suggerito di prevedere un “rimborso” non solo economico, ma anche “affettivo”, per la donna che offre il proprio utero, attraverso il mantenimento di un rapporto con il bambino e i genitori intenzionali dopo il parto. Si tenta, inoltre, di equiparare la maternità surrogata al trapianto di rene da donatore vivente, riconoscendo il carattere relazionale della donazione ai fini del trapianto e quella della maternità surrogata: per gli autori dell’articolo i due temi hanno punti di contatto sulle questioni legate all’autonomia e alla volontarietà della donazione, ma anche sulla commercializzazione e sul possibile sfruttamento del donatore. In tutti gli articoli si dimenticano i diritti del bambino - considerato mero prodotto di scambio, ridotto quasi a “organo” della donna, del quale è possibile disporre liberamente – nlo stravolgimento delle relazioni affettive e familiari causato dalla frammentazione della genitorialità, così come ogni considerazione legata alla dignità del corpo umano e alla sacralità della vita.