Home > L'Associazione > Statuto
STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "SCIENZA & VITA"
Articolo 1
Denominazione
E' costituita l'Associazione denominata "Scienza & Vita".
Articolo 2
Associati
L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è costituita dalle persone fisiche che hanno partecipato
all'atto costitutivo e dalle altre persone che successivamente aderiscono alla Associazione
condividendone gli scopi e che sono ammesse con decisione insindacabile del Consiglio
Esecutivo.
Il Consiglio Esecutivo, oltre ad ammettere Soci ordinari, può accogliere altre persone come Soci
aderenti senza diritto di voto.
I componenti la Associazione partecipano ad essa, svolgono la loro attività e prestano la propria
opera a titolo gratuito.
Articolo 3
Sede
La sede della Associazione è attualmente in Roma, Lungotevere dei Vallati n. 10. Con semplice
delibera del Consiglio Esecutivo questi potrà trasferire la sede legale altrove ma sempre in Italia,
senza che ciò comporti una modifica dello Statuto.
L'associazione potrà inoltre con semplice delibera del Consiglio Esecutivo aprire uffici o avere
rappresentanze in Italia e all'estero .
Articolo 4
Durata
L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione
dell'assemblea generale dei Soci in sede straordinaria.
Articolo 5
Scopo
L'Associazione non ha scopo di lucro.
Essa si propone di promuovere e difendere il diritto alla vita di ogni essere umano dal
concepimento alla morte naturale, come fondamento di tutti i diritti umani e quindi della
democrazia e, già ampiamente, di dibattere i temi della ricerca scientifica per quanto attiene alle
ricadute sulla vita dell'uomo e della società. Tale obiettivo viene perseguito raccogliendo e
divulgando i dati scientifici di carattere medico-biologico, filosofico, giuridico relativi
all'esistenza e al senso della vita umana, in modo da dare adeguate risposte ai problemi inediti che
nel tempo presente vengono posti particolarmente nelle aree estreme e marginali della vita umana
dalle nuove acquisizioni scientifiche e tecniche e da una concezione utilitaristica dell'uomo e della
società.
L'Associazione collabora con le organizzazioni che perseguono il medesimo scopo e propone il
valore della vita umana come forza di coesione e di impegno comune di credenti e non credenti.
Questi obiettivi sono perseguiti con tutti i mezzi consentiti dalla legge, in particolare:
- Promuovendo su tutto il territorio nazionale convegni, incontri, dibattiti, iniziative culturali,
formative, sociali e politiche
- Promuovendo presenze su tutti i mezzi di informazione, televisivi, radiofonici, giornalistici
- Promuovendo su tutto il territorio nazionale, a livello regionale, provinciale e comunale gruppi
locali che - in collaborazione tra loro, con le altre organizzazioni che perseguono identici fini
e sotto la guida dell' Associazione "Scienza & Vita", realizzano a livello periferico ogni
opportuna campagna culturale, informativa, educativa, scientifica e politica.
Articolo 6
Organi
Gli Organi della Associazione sono:
- L'Assemblea;
- Il Consiglio Esecutivo;
- Il Presidente;
- I Vicepresidenti;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario;
- Il Collegio dei Revisori Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.
Un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Esecutivo integra con norme regolamentari le
modalità di convocazione e funzionamento degli organi statutari e lo svolgimento delle sessioni
elettive.
Articolo 7
Articolo 8
Voto -Deleghe -Maggioranza nella Assemblea Generale
Sono ammessi all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto gli Associati in regola con il
pagamento dei contributi associativi. Ogni Associato ammesso all'Assemblea ha diritto ad un voto.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per
delega, di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli Associati
aventi diritto di partecipazione all'Assemblea stessa e - in seconda convocazione - con la
presenza di tanti Associati che rappresentino almeno un terzo dei voti stessi .
Le deleghe possono essere conferite solo ad altro Associato, che non potrà riceverne più di tre.
Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, si intendono
approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti degli Associati intervenuti
alla riunione, in proprio o per delega.
Le eventuali astensioni non sono conteggiate ai fini di tale maggioranza.
Per le nomine delle cariche associative basterà la maggioranza relativa dei voti degli Associati
intervenuti alla riunione ed, in caso di parità di voti, si intenderà eletto il candidato più anziano di
età.
Per le modifiche statutarie o l'anticipato scioglimento dell'Associazione è necessaria sia in prima
che in seconda convocazione la presenza e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti.
L'Assemblea decide le linee generali dell'azione associativa, nomina il Consiglio Esecutivo previa
determinazione del numero dei componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti ne valuta l'attività,
approva i bilanci, ha il potere in sede straordinaria di modificare lo Statuto e di determinare lo
scioglimento dell'Associazione.
Articolo 9
Il Consiglio Esecutivo
Il Consiglio Esecutivo è formato da un minimo di 7 membri ad un massimo di 15 membri, tutti
associati salvo il Tesoriere.
I membri del Consiglio Esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Esecutivo si riunisce periodicamente in date prefissate, oppure su richiesta del
Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri, ogni qualvolta sarà ritenuto necessario.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le
deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Anche in mancanza di formale convocazione, le adunanze sono validamente costituite qualora
siano intervenuti tutti i membri del Consiglio.
La convocazione è fatta dal Presidente almeno otto giorni prima, salvo convocazioni urgenti
telegrafiche con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo ed ora dell'adunanza.
Delle riunioni devono essere redatti su apposito libro in verbali sottoscritti dal Presidente e dal
Segretario.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Associazione, o, in mancanza, da altro membro
designato dal Consiglio stesso.
Le adunanze del Consiglio Esecutivo potranno anche essere tenute per teleconferenza a
condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la
discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonchè
possano visionare ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio
Esecutivo s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello
indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria.
Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale e apporre
la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.
Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente
che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza a mezzo fax,
network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale.
Il Segretario, su indicazioni del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le
registrazioni della videoconferenza.
Il Consiglio Esecutivo nomina il Presidente. Possono essere nominati due Copresidenti, qualora
appaia utile per una più completa rappresentanza delle aree culturali che l'associazione intende
esprimere.
Il Comitato Esecutivo nomina tra i suoi membri, anche uno o più vicepresidenti, il Tesoriere, il
Segretario, e i Probiviri.
Nel quadro degli orientamenti indicati dall'assemblea il Consiglio Esecutivo:
- determina gli indirizzi dell'attività dell'Associazione ed adotta ogni provvedimento atto a
garantire la gestione delle attività istituzionali;
- ha il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Tesoriere, da sottoporre
all'Assemblea;
- affida a singoli componenti della Associazione, qualora lo ritenga opportuno, l'esecuzione di
specifici incarichi per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- Il Consiglio può delegare al Presidente o a qualunque altro suo componente, anche
disgiuntamente, alcuni dei suoi poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione, conferendo al
delegato anche la firma e la legale rappresentanza dell'associazione nell'ambito dei poteri
delegati.
- può deliberare la costituzione di Commissioni temporanee per lo studio di particolari problemi
e lo svolgimento di specifici compiti, e può avvalersi della consulenza di esperti anche
ammettendoli, di volta in volta, alle proprie riunioni;
- predispone i regolamenti interni per il funzionamento degli organi della Associazione.
Articolo 10
Il Presidente e i vicepresidenti
Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo, ha la rappresentanza
legale, anche di fronte a terzi ed in giudizio, coordina e garantisce la corretta attuazione di tutte le
attività della Associazione.
Qualora il Comitato Esecutivo abbia ritenuto opportuno procedere alla nomina di due Presidenti,
ciascuno di essi eserciterà in forma disgiunta dall'altro le attribuzioni previste dal presente Statuto,
secondo le modalità stabilite all'atto della nomina dal Consiglio Esecutivo, o in mancanza
concordate fra loro dagli stessi Presidenti.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento e svolge le mansioni da lui o
dal Comitato Esecutivo delegatogli.
Nel caso di una pluralità di Vicepresidenti il regolamento stabilisce i settori di specifica
competenza di ogni Vicepresidente.
Articolo 11
Il Tesoriere
Il Tesoriere, è nominato dal Consiglio Esecutivo, può anche essere persona esterna all'
Associazione e, secondo le indicazioni e nei limiti delle deleghe conferitegli dal Consiglio
Esecutivo, ha la responsabilità della tenuta della contabilità e della predisposizione del bilancio
della Associazione.
Nell'ambito dei poteri conferitigli, il Tesoriere ha la facoltà di incassare somme di qualsiasi
importo e di rilasciarne ricevuta, nonchè di eseguire i pagamenti necessari per l'espletamento delle
finalità istituzionali, nel rispetto degli indirizzi e delle deleghe del Consiglio Esecutivo.
Il Consiglio Esecutivo potrà determinare quali poteri attribuiti al Tesoriere potranno essere da
questo esercitati con firma singola, e quali con firma congiunta con il Presidente o con altro
Consigliere espressamente indicato dal Consiglio Esecutivo.
Articolo 12
Il Segretario
Il Segretario, nominato dal Consiglio Esecutivo, redige i verbali delle assemblee e del Consiglio,
conserva e tiene in ordine la corrispondenza, adempie ad ogni altra funzione a lui attribuita dal
Consiglio.
Articolo 13
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dalla Assemblea preferibilmente fra
gli iscritti ad uno degli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri, degli
Avvocati, dei Revisori Contabili. L' Assemblea generale nomina con gli stessi criteri anche due
supplenti.
Essi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori:
a) vigila sulla gestione economica dell'Associazione,
b) convoca l'Assemblea generale qualora questa sia un obbligo e non vi provveda il Consiglio
Esecutivo;
c) riferisce all'Assemblea sul Bilancio consuntivo annuale;
d) partecipa alle riunioni del Consiglio Esecutivo.
Articolo 14
Articolo 15
Recesso del Soci
Il socio recedente, come il socio che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione,
non ha alcun diritto di ordine patrimoniale nè di altra natura nei confronti dell'Associazione, nè
potrà rivendicare compensi o restituzione di quote, statuendosi che ogni apporto è destinato ai fini
associativi.
Articolo 16
Esercizio finanziario
L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea
Ordinaria, deve essere convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro il
30 giugno di ogni anno.
Articolo 17
Patrimonio
Il patrimonio della Associazione è costituito dagli eventuali versamenti effettuati dai suoi
componenti o da terzi a tale titolo.
Articolo 18
Articolo 19
Gruppi locali
L'Associazione promuove la costituzione di gruppi locali, preferibilmente a livello regionale,
provinciale e comunale che perseguano a livello territoriale gli stessi scopi della Associazione.
Tali gruppi mantengono piena autonomia nel regolare la propria costituzione e organizzazione e
rispondono autonomamente delle proprie obbligazioni. Essi possono adottare la denominazione di
"gruppo di sostegno dell'Associazione Scienza & Vita" . La loro collaborazione con
l'Associazione e l'uso della corrispondente denominazione può cessare per decisione
insindacabile del Consiglio Esecutivo ove l'attività del gruppo locale risulti incompatibile con le
finalità della Associazione o ad essa estranea.
Articolo 20
Modifiche dello Statuto
Le modifiche del presente Statuto potranno essere validamente adottate sia in prima che in
seconda convocazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei componenti
della Associazione.
Articolo 21
Cessazione e liquidazione
Nel caso di scioglimento o messa in liquidazione della Associazione il Presidente in carica a detta
data avrà i poteri per svolgere tutte le attività di natura civilistica e fiscale utili e necessari
all'estinzione l'Associazione stessa e dei relativi rapporti giuridici. Il patrimonio sarà devoluto,
secondo norme, modalità e tempi stabiliti dal Consiglio Esecutivo, ad altro ente o associazione
avente scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto.
Eventuali eccedenze al momento della estinzione della Associazione, per qualunque causa essa
avvenga, non potranno essere in alcun modo distribuite tra i componenti della Associazione, ma
saranno devolute ad enti che abbiano finalità analoghe, secondo la normativa di legge applicabile.
Articolo 22
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto si applicano le norme del Codice Civile.