2020/14 | 14 ott

Scienza&Vita: attività e news

CUSTODIRE LA MEMORIA

SCIENZA & VITA AL TEMPO DEL COVID 19

Un libro per non dimenticare. Una raccolta di storie, riflessioni, immagini per custodire la memoria guardando al futuro.

 

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ON LINE S&V FAD ECM | CORONAVIRUS. PROBLEMI ETICI NELLA GESTIONE DI UN’EPIDEMIA. QUANDO LE RISORSE SONO LIMITATE, CHI CURARE? FORMAZIONE CONTINUA A DISTANZA IN MEDICINA CON CREDITI ECM

Di fronte all’emergenza da Coronavirus, tra le sue varie iniziative, Scienza & Vita ha realizzato il corso “CORONAVIRUS. PROBLEMI ETICI  NELLA GESTIONE DI UN’EPIDEMIA. QUANDO LE RISORSE  SONO LIMITATE, CHI CURARE?” disponibile gratuitamente sul questo sito e sul canale youtube dell’associazione.

Il corso della durata di 5 ore è destinato a tutti gli operatori sanitari che vogliano attraverso la lente della bioetica capire come modulare meglio il proprio intervento medico e/o di assistenza sanitaria. Un corso fruibile a distanza (FAD) che consente di acquisire 5 crediti ECM (provider www.lacrisalide.it).

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Proposta di legge ZAN sul tema "omotransfobia":

è possibile discuterne ancora?

Spunti di ulteriore riflessione

 

Il testo unificato delle proposte di legge in discussione alla Camera dei deputati circa la c.d. “omotransfobia” (t.u. A.C. n. 107, 569, 868, 2171, 2255) mira a estendere l’ambito applicativo degli agli artt. 604-bis e 604-ter c.p. – che riguardano condotte di discriminazione o di provocazione alla violenza realizzate per motivi «razziali, etnici, nazionali o religiosi», nonché l’aggravamento obbligatorio della pena fino alla metà previsto circa reati commessi «per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso» – anche ai casi in cui i medesimi fatti siano posti in essere per motivi «fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

In proposito, va innanzitutto rimarcato che l’intento di garantire il rispetto di tutte le persone, indipendentemente dal loro sentire o dalle loro opinioni in tema di affettività o sessualità, risulta del tutto condivisibile e va perseguito con impegno unanime.

L’interrogativo che si pone, tuttavia, è se le modifiche normative proposte – e in particolare l’enfatizzazione dell’intervento penale rispetto a condotte già penalmente sanzionate – risultino ragionevoli rispetto all’intento summenzionato, o finiscano per rispondere, invece, a una prospettiva in realtà diversa: con possibili effetti controproducenti sullo stesso intento di tutela predetto, ma anche con effetti molto delicati in merito alla certezza del diritto e all’esigenza di non incrinare il principio cardine per qualsiasi ordinamento democratico-liberale costituito, ai sensi dell’art 21 Cost., dalla libera espressione di opinioni su qualsiasi tema, purché ciò non avvenga attraverso linguaggi offensivi (con il solo limite costituito dal divieto della propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, la cui trasgressione è punita dallo stesso art. 604-bis, comma primo, lett. a, c.p. e risulta aggravata, ai sensi del comma terzo, ove si fondi su atteggiamenti di c.d. ‘negazionismo’).

È importante rimarcare, infatti, che non sussiste, nel nostro stesso ordinamento penale, alcun vuoto di tutela in materia, essendo già previste sanzioni applicabili sia per atti di violenza, sia per altri tipi di offesa perpetrati nei confronti di chiunque, nonché per il caso della denegazione verso chiunque di specifici diritti garantiti dalla legge: con possibile aggravio della risposta sanzionatoria ove simili illeciti vengano commessi sulla base di motivi particolarmente riprovevoli.

D’altra parte, il creare una reazione penale differenziata circa le specifiche categorie di vittime che il testo all’esame del Parlamento dichiara di voler meglio tutelare determinerebbe una palese violazione del principio di uguaglianza rispetto al trattamento sanzionatorio applicabile nei confronti delle medesime condotte illecite ove poste in essere sulla base di motivi riferiti alla condizione di altre categorie di persone (si pensi a quelle di anziano, diversamente abile, malato, immigrato, ex-detenuto, sostenitore di un data corrente di pensiero o di una certa opinione politica, e così via).

Il far leva sull’appesantimento della risposta penale per quanto concerne le particolari vittime di cui al testo unificato in esame appare rispondere ampiamente, pertanto, a un utilizzo ‘simbolico’ delle norme penali, rivolto ad accreditare sul piano sociale determinate opzioni in materia di affettività o sessualità. Il che, tuttavia, non risulta compatibile con i compiti propri di un diritto penale laico e liberale, essendo chiamato, quest’ultimo, a tutelare beni di rilievo costituzionale, ma non a promuovere (secondo un c.d. intento di ‘moralizzazione’) modifiche del costume sociale.

Un simile orientamento emerge, del resto, anche in rapporto alle norme promozionali di cui alla seconda parte del testo unificato, esse pure ignote ad altri settori della tutela di diritti: non senza che sorprenda, in proposito, la già avvenuta introduzione nell’ordinamento giuridico di una parte tra tali norme, attraverso la legge di conversione n. 77/2020 del c.d. decreto legge ‘rilancio’, rispetto al quale simili norme risultano del tutto non pertinenti e, come tali, suscettibili di un vaglio di costituzionalità.

L’enfasi accordata alla forma sanzionatoria classica che si focalizza sulla pena detentiva – in luogo della scelta di affiancare, piuttosto, alle pene già applicabili forme di giustizia riparativa o di mediazione penale idonee a conseguire il ristabilirsi di un riconoscimento della vittima, nella sua dignità, da parte dell’autore di un reato – finisce facilmente, del resto, per non contribuire alla revisione di stili comportamentali sbagliati, anche con riguardo al contesto delle persone vicine all’autore stesso: con prevedibili effetti ulteriormente divisivi e di radicalizzazione, in tali persone, del senso di ostilità verso determinate categorie di individui. Non dimenticando, inoltre, che i comportamenti offensivi dei quali di discute fanno capo, molto spesso, a soggetti scarsamente integrati o acculturati, nei confronti dei quali appaiono particolarmente necessari percorsi, pur impegnativi, orientati alla risocializzazione.

Fermo quanto s’è detto, le norme proposte soffrono, peraltro, di uno strutturale difetto di determinatezza, in contrasto col principio costituzionale di legalità. Ciò vale in primo luogo con riguardo all’intento di introdurre uno specifico delitto consistente nella commissione di generici «atti di discriminazione» (oppure nell’istigazione a commetterli) per i motivi di cui al testo unificato. Risulta, infatti evidente, a tal proposito, il rischio dell’apertura di processi penali, quale ne sia l’esito finale attraverso i diversi gradi di giudizio, in base alla mera espressione di punti di vista – sul piano etico, filosofico, pedagogico, psicologico, religioso, ecc. – circa il modo di vivere l’affettività e la sessualità.

Simili atti di discriminazione non sono nemmeno ancorati alla violazione di precisi diritti riconosciuti dalla legge e, data la formulazione legislativa proposta, rimettono di fatto il giudizio concernente la loro sussistenza a una discrezionalità giudiziaria della quale non è possibile prevedere a priori, per ciascun singolo caso, i criteri di utilizzo: col pericolo dell’apertura di processi aventi per oggetto l’espressione del pensiero, implicanti inevitabili contrapposizioni in sede sociale delle quali il nostro Paese non ha davvero necessità.

Né il problema è risolto dall’avvenuta introduzione di un nuovo art. 3 nel testo unificato della competente Commissione parlamentare, articolo il quale dichiara ‘consentiti’ – termine davvero paradossale – quelli che costituiscono ovvi diritti costituzionali (vale a dire «la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte»). Con ciò riconoscendosi in modo espresso che il problema in esame si pone, senza che tuttavia venga offerto alcun criterio utile per la distinzione fra ‘atti consentiti’ e ‘atti discriminatori’: distinzione che rimane affidata, pertanto, all’incertezza delle soluzioni giudiziarie.

Non si dimentichi, d’altra parte, che la stessa introduzione delle norme attualmente previste agli artt. 604-bis e 604-ter c.p. suscitò a suo tempo ampio dibattito dottrinale proprio in rapporto al confine tra i divieti in esse previste e l’esercizio di diritti costituzionali: essendosi giunti, poi, a ritenere accettabile tale introduzione, sia per il carattere ben definito sul piano oggettivo dei motivi «razziali, etnici, nazionali o religiosi», in quanto non legati a mere sensibilità soggettive, sia per la eccezionalità di simili norme, in quanto occasionate dalle evenienze più tragiche nella storia dell’umanità.

Né si può trascurare, inoltre, come le ipotesi di ulteriore criminalizzazione introdotte restino fondate, a loro volta, su finalità soggettive labili nei loro confini e, soprattutto, di accertamento assai problematico.

Appare dunque auspicabile riprendere l’intera problematica con pacatezza, onde giungere a soluzioni in grado di poter essere largamente condivise, ove riferite all’obiettivo di consolidare nella nostra società la percezione del rispetto incondizionato dovuto verso qualsiasi persona, a prescindere dalle sue condizioni, dai suoi convincimenti o dalle sue scelte di vita: soluzioni le quali, in tal senso, assumerebbero una ben maggiore autorevolezza dinnanzi all’intero Paese.

Ciò anche in considerazione della scarsa opportunità di un impegno delle Camere intorno a un testo di legge che suscita in molti forti perplessità, proprio nel momento in cui è in atto un’emergenza sanitaria la quale esige forte unità d’intenti e il cui contrasto dovrebbe risultare del tutto prioritario per le istituzioni politiche.  

 

                                                                                                           Associazione Scienza & Vita

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Approfondimenti tematici (a cura di Francesca Piergentili)

Ultime novità in tema di fine vita

In tema di fine vita si segnalano due recenti novità, a seguito della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale che, come noto, ha previsto la non punibilità ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Vi è stata, infatti, una prima applicazione (in realtà estensiva) delle indicazioni date dalla Consulta da parte della Corte di Assise di Massa, nel processo che vede imputati Cappato e Mina Welby per il reato di istigazione e aiuto al suicidio di Davide Trentini, malato di SLA.  I giudici, nel mese di luglio, avevano deciso per l’assoluzione degli imputati. Come si legge nelle motivazioni della sentenza, depositate il 2 settembre, la Corte di Massa ha esteso il requisito indicato dalla Corte dell'essere il soggetto tenuto in vita tramite trattamento di sostegno vitale: essa ha considerato tale requisito riferito non solo all’utilizzo di macchinari ma anche ai trattamenti farmacologici e assistenziali (tra i quali anche "la dipendenza della persona da altri per il soddisfacimento dei bisogni vitali").

Ciò non stupisce, d’altronde, quasi tutte le proposte di legge presentate in Parlamento non fanno alcun riferimento al requisito del trattamento di sostegno vitale. Non si tratta di una semplice dimenticanza ma di una chiara volontà in tal senso, come emerge dalla relazione introduttiva del ddl 1494 Cirinnà, presentato in Senato nel settembre 2019: l’art. 2 del ddl consente, infatti, su richiesta del paziente, la somministrazione di un farmaco atto a provocare la morte rapidamente, non prevedendo la condizione del trattamento sanitario. Come si legge nella relazione, “si intende in tal modo includere nella disciplina dell’aiuto medico a morire anche quei pazienti che, sebbene non tenuti in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale …siano comunque affetti da patologie gravi e irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psichiche intollerabili". Un tale ampliamento è estremamente pericoloso dal momento che rientrano nella condizione così descritta tantissimi malati, a cominciare dai pazienti disabili.

Nella sentenza della corte di Massa anche il pre-requisito, indicato dalla Consulta, della concreta possibilità di accesso alle cure palliative sembra essere ricondotto a una mera informazione su una possibile alternativa al suicidio, senza alcun risvolto pratico, legato all’effettivo accesso alle cure.  La procura di Massa ha comunque deciso di ricorrere in appello contro l’assoluzione.

Si segnala poi la ripresa dei lavori in Commissioni riunite Affari sociali e Giustizia sulle proposte di legge “in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia” (pdl C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e C. 1888 Alessandro Pagano), con  l’audizione del Comitato nazionale di bioetica, delle Federazioni nazionali degli ordini dei medici e degli infermieri (Fnomceo e Fnopi) e di professori di diritto costituzionale.

Il Presidente del CNB ha ribadito la validità del parere reso dal Comitato nel 2019, “Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito” e ha evidenziato che le proposte di legge vanno ben oltre l’ambito di applicazione dell’art. 580 c.p., e dunque del suicidio assistito medicalizzato, riguardando invece l’eutanasia: quando si parla di “somministrazione del prodotto” e della “pozione fatale”, si scivola infatti nel trattamento eutanasico vero e proprio e non nel suicidio assistito. I progetti di legge vanno, cioè, oltre le indicazioni della Corte costituzionali: andrebbero a modificare la legge n. 219/2017 inserendo il trattamento eutanasico.

Il CNB ha, invece, espresso la contrarietà di tutti i suoi componenti a una modifica da inserire all’interno della legge sul consenso informato e sulle DAT del 2017.

Il Presidente del Comitato ha inoltre evidenziato il rischio che la società in fondo si disinteressi della persona vulnerabile.

La Federazione dei medici, come riportato nel documento presentato per l’audizione, ha invece ricordato la necessità, in tema di fine vita, di sviluppare su tutto il territorio nazionale la rete di cure palliative. Si legge, infatti, nella relazione: “nel momento in cui si debba esprimere il pensiero sulle problematiche del suicidio assistito e del fine vita non ci si può sottrarre dal ricordare la necessità di conformare il servizio sanitario alle esigenze di offrire un compiuto sistema di cure palliative omogeneo su tutto il territorio nazionale. Ciò corrisponde anche a un criterio di giustizia perché la richiesta suicidaria non sia mai motivata dalla carenza di cure e del prendersi cura sul piano clinico, spirituale e sociale”. I medici rivendicano, inoltre, “la relazione di cura e il tempo necessario per attuarla e consolidarla, evitando ogni interpretazione burocratica, giurisprudenziale e contrattualistica del rapporto tra medico e paziente che è un’esigenza etica”.

Anche la Federazione critica “la maggior parte delle proposte presentate sia in Camera che in Senato” che coinvolgendo direttamente il medico, imponendogli il comportamento, vanno bel oltre la non punibilità del suicidio assistito nei casi indicati dalla Corte: le proposte richiedono, infatti, “l’estensione delle modifiche ad altri articoli del codice penale correlati al 580, quali il 575 (omicidio, 21 a. reclusione), 579 (omicidio di consenziente, da 5 a 15 a. di reclusione) e 593 (omissione di soccorso), che le collocano nel ‘‘pianeta eutanasia’’.

Tra i tanti interventi si segnala la proposta del Prof. Ruggeri che ha espresso l’esigenza di un intervento in materia con legge costituzionale, e non con la maggioranza politica della legge ordinaria, sia per la delicatezza del tema che riguarda la vita e la morte della persona, sia perché una volta riconosciuti “nuovi diritti fondamentali”, essi partecipano con i diritti originari scritti dal Costituente al bilanciamento tra valori di rilevanza costituzionale.

 

Commissione riunite Affari sociali e Giustizia,

Audizioni informali/esame delle proposte di legge C. 2 , C. 1586, C. 1655, C. 1875  e C. 1888 

in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia

 

Seduta dell’8 ottobre 2020

1. FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI (FNOMCEO) https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/044/FNOMCEO_8.10.20_.pdf

 

2. FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE (FNOPI)

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/045/FNOPI_08.10.20_.pdf

 

 3. COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA:

https://webtv.camera.it/evento/16860

 

Seduta del 13 ottobre 2020:

Audizioni:

-  Prof. Mario Esposito, Univ. del Salento, della Prof.ssa Marilisa D’Amico, Univ. degli studi di Milano

-  Prof. Antonio Ruggeri, Univ. degli studi di Messina.

 https://webtv.camera.it/evento/16870

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Chiesa e bioetica

Congregazione per la Dottrina della FedeLettera “Samaritanus bonus” della  sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita (22/09/2020)

 

Testo documento

 

Conferenza stampa presentazione Lettera

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Papa Francesco | Lettera enciclica "Fratelli tutti" sulla fraternità e l'amicizia sociale

 

Testo Enciclica

 

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Articoli, contributi, interviste

Omosessuali, le risposte necessarie

14 ott | L. Moia - Avvenire

Adolescenti, EllaOne libera

11 ott | F. Ognibene - Avvenire

La vera libertà delle donne

9 ott | A. Mariani - avvenire

E' vita

8 ott | Avvenire

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Altri eventi, segnalazioni, news

16 ott 2020, UGCI, Treviso: convegno online su "La tutela delle persone in difficoltà".

Tra i relatori il nostro presidente, prof. Alberto Gambino.

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17 ott 2020; Centro Cattolico di Bioetica, Diocesi Torino: convegno online (FAD) su "Bioetica e personalismo. Attualità e prospettive"

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20 ott 2020, Centro di Ricerca e Studi sulla Salute Procreativa - UCSC, Roma: Webinar sul tema "Sempre più tardi, sempre meno: la sfida della natalità in Italia" - ore 14:30

Registrati per partecipare al webinar

 

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